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D.P.R. 10/06/2004 n. 173c) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), dall'articolo 8, comma 2, lettera e) e dall'articolo 9, comma 2, lettera d); d) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice; e) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice; f) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice; g) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 88 del Codice; h) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice; i) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti; l) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dalle soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice; m) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice; n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata, previste dall'articolo 59 del Codice, e conseguentemente effettua la comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'articolo 62, comma 1, del Codice; o) propone al Direttore generale competente, sentite le soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Diret tore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su indicazione del Direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice; p) propone ai Direttori generali competenti, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; q) richiede alle commissioni provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice; r) propone al Direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici; s) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici; t) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica; u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie d'insegnamento, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; v) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949 n. 717 e successive modificazioni; z) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; aa) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza; bb) organizza e gestisce le risorse strumentali degli uffici dipendenti nell'ambito della regione, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13; cc) alloca le risorse umane degli uffici dipendenti, ferme restando le com- petenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13; dd) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale, ferme restando le competenze di cui all'articolo 13. 5. Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale. 6. Il direttore regionale, inoltre, può delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o più delle altre funzioni di cui al comma 4. Art. 21 - Comitati regionali di coordinamento 1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale. 2. Il Comitato esprime pareri: a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonchè in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta; b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali. 3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b). 4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 22 - Comunicazioni dell'amministrazione 1. Gli atti e i documenti del Ministero sono inviati all'interno ed all'esterno dell'amministrazione per posta elettronica, ordinaria o certificata, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Art. 23 - Disposizioni finali e abrogazioni 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 3, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, viene effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa. 6. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441. Restano in vigore gli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati. 8. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997 n. 352. 9. Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, quale ufficio dirigenziale di livello non generale. 10. Il sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 281. 11. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il capo del dipartimento può ricoprire anche uffici dirigenziali di livello generale compresi nel dipartimento. 12. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale può essere titolare anche di uffici dirigenziali di livel- lo non generale compresi nella direzione regionale. 13. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988 n. 400; 14. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001 n. 307, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2: 1) al comma 5, lettera a), le parole: «al Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «ai capi dei Dipartimenti»; 2) al comma 6, le parole: «al Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «ai capi dei Dipartimenti»; 3) al comma 9 le parole: «nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle relative dotazioni organiche.»; 4) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il suddetto Dipartimento fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.»; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto.»; |
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